Lo statuto

 

ADEGUAMENTO DELL’ATTO COSTITUTIVO DEL “GRUPPO SOMMOZZATORI MONSELICE – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”

(ai sensi dell’art. 5 comma 3 D.Lgs. 4/12/97 N. 460)
Delibera dell’Assemblea Straordinaria, Monselice 21 ottobre 2016
INDICE
ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
ART. 2 SCOPI
ART. 3 DURATA
ART. 4 SOCI
ART. 5 DOMANDA DI AMMISSIONE
ART. 6 DIRITTI DEI SOCI
ART. 7 DECADENZA DEI SOCI
ART. 8 ORGANI SOCIALI
ART. 9 ASSEMBLEA
ART. 10 DIRITTI DI PARTECIPAZIONE
ART. 11 COMPITI DELL’ASSEMBLEA
ART. 12 CONVOCAZIONE
ART. 13 VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA
ART. 14 MODIFICHE ALLO STATUTO
ART. 15 CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 16 DIMISSIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 17 CONVOCAZIONE DEL DIRETTIVO
ART. 18 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 19 IL PRESIDENTE
ART. 20 IL VICE PRESIDENTE
ART. 21 IL SEGRETARIO
ART. 22 IL TESORIERE
ART. 23 ANNO SOCIALE
ART. 24 INCOMPATIBILITA’ ED ESCLUSIONE
ART. 25 PATRIMONIO
ART. 26 SEZIONI
ART. 27 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 28 SCIOGLIMENTO

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

1. L’Associazione è costituita a Monselice in piazza Vittoria Nr. 1, e viene denominata “GRUPPO SOMMOZZATORI MONSELICE” – Associazione Sportiva Dilettantistica, e di seguito G.S.M.
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ART. 2 SCOPI

1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2. Il G.S.M. ha lo scopo di favorire con tutti i mezzi la pratica e la divulgazione delle attività subacquee sul piano sportivo, sanitario, scientifico, culturale, didattico, artistico e sotto ogni aspetto ad esso collegato.
3. A tale scopo il G.S.M. potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere.
4. Il G.S.M. esplicitamente accetta e applica Statuto e Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi della Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee o Enti alle quali delibererà di aderire.
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ART. 3 DURATA

1. La durata dell’Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati (Vedi Art. 28).
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ART. 4 SOCI

1. Tutti i soci del G.S.M. assumono la denominazione di SOCI ORDINARI e assicurano l’impegno di perseguire le finalità dell’Associazione partecipando alla sua organizzazione ed alle sue attività.
2. I soci ORDINARI che sono in possesso di brevetti e/o attestati di abilità nelle attività subacquee, riconosciuti dal G.S.M., assumono la qualifica di SOMMOZZATORI.
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ART. 5 DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Sono soci  tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa.
2. Possono far parte del G.S.M., in qualità di soci, sia le persone fisiche sia gli Enti e/o Associazioni
3. Tutti coloro i quali intendono far parte del G.S.M. dovranno redigere una domanda su apposito modulo e dichiarare di essere a conoscenza dello STATUTO.
4. L’ammissione a socio è altresì subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:
a) Assenza di condanne penali per delitti dolosi ed in particolare di comminazione di pene che comportino l’interdizione dei pubblici uffici;
b) Assenza di provvedimenti disciplinari (compresa la radiazione di cui all’art. 6) nel campo sportivo, sociale e civile in genere;
c) Reale condivisione dello scopo sociale.
5. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata dall’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.
6. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere contro firmate dall’esercente la potestà parentale.
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ART. 6 DIRITTI DEI SOCI

1. Tutti i soci maggiorenni godono al momento dell’ammissione del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. I soci maggiorenni in particolare sono titolari del diritto di approvare e di modificare lo statuto ed i regolamenti del G.S.M. nonché del diritto di eleggere i membri del Consiglio Direttivo tra cui il Presidente dell’Associazione.
2. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
3. E’ esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di Socio efficacemente assunta permane sino al verificarsi di uno dei requisiti di cessazione previsti dall’art. 7.
4. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Organismi Sportivi Nazionali a i quali il G.S.M. delibererà di aderire.
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ART. 7 DECADENZA DEI SOCI

1. I soci cessano di appartenere al G.S.M. nei seguenti casi:
a) Dimissione volontaria.
b) Mancato rinnovo dell’iscrizione annuale
c) Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon funzionamento del G.S.M. Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea dei Soci alla cui riunione deve essere convocato il socio interessato in seguito ad una disamina degli addebiti.
d) Il Socio radiato non può più essere ammesso.
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ART. 8 ORGANI SOCIALI

1. Gli organi sociali sono:
a) L’assemblea Generale dei Soci
b) Il Presidente
c) Il Consiglio Direttivo
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ART. 9 ASSEMBLEA

1. L’Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo del G.S.M. ed è convocato in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione, all’attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.
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ART. 10 DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. Potranno prendere parte alla Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell’Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua.
2. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. La delega può essere conferita solo a soci.
3. Fatta salva suddetta regola il Socio ha diritto di un solo voto.
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ART. 11 COMPITI DELL’ASSEMBLEA

1. La convocazione dell’Assemblea Ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale nonché della relazione sull’attività svolta e su quella programmata per il futuro. Per l’elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione dell’Assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre il 30 aprile.
2. L’Assemblea Straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci. In tale ipotesi l’Assemblea dovrà essere indetta entro i  termini di cui il 2° comma dell’art. 12
3. Dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento o cessazione della carica del Consiglio Direttivo, qualora questo per dimissioni o per qualunque altro motivo venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, nonché qualora per le stesse ragioni vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art.16, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.
4. Rientrano inoltre, nelle competenze dell’Assemblea Straordinaria, da convocarsi secondo le modalità e i termini di cui all’art.12:
a) L’approvazione dello statuto e delle sue eventuali modifiche.
b) L’approvazione del regolamento interno dell’Associazione e delle sue eventuali modifiche.
c) Deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell’Associazione.
d) Deliberare lo scioglimento dell’Associazione conformemente a quanto disposto dall’art. 28 del presente statuto.
5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua mancanza dal Vice Presidente o in mancanza dal Consigliere più anziano come socio e come età. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell’Assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo, nonché se ne ravvisasse l’opportunità, da tutti i soci presenti. Il verbale d’Assemblea viene conservato agli atti dell’Associazione ed inserito in apposito Libro Verbali dell’Assemblea dei Soci tenuto presso la sede del G.S.M. e di cui ogni Socio può prendere visione. E’ compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell’Assemblea.
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ART. 12 CONVOCAZIONE

1. La convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l’ordine del giorno.
2. In tale caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, avviene a cura del Consiglio Direttivo mediante comunicazione diramata:
– o a mezzo lettera individuale non raccomandata;
– o via WEB (email,  applicazioni Social Media, ecc..)
ed apposito avviso all’albo dell’Associazione presso la sede della stessa almeno 8 giorni prima della data di convocazione. Tale avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione e l’ordine del giorno.
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ART. 13 VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA

1. Tanto l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.
2. Trascorsa almeno un’ora dalla prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci.
3. Le deliberazioni dell’Assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza (metà più uno) di voti dai soci presenti.
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ART. 14 MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’Assemblea Straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
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ART. 15 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall’Assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le delibere verranno adottate a maggioranza, in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio dal Consiglio Direttivo ed inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l’espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.
3. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.
4. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente, o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.
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ART. 16 DIMISSIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Nel caso, che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’Assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
3. Esso in oltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell’Assemblea Straordinaria.
4. Il componente del Consiglio Direttivo che non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall’incarico.
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ART. 17 CONVOCAZIONE DEL DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere, senza formalità.
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ART. 18 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Deliberare sulle domande di ammissioni dei soci da annotarsi nel Libro Soci.
2. Redigere il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’Assemblea.
3. Fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea Straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci.
4. Redigere nel rispetto del principi fondamentali dello Statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sportiva e non, da sottoporre all’Assemblea dei Soci.
5. Promuovere l’allestimento dei attività agonistiche o ricreative.
6. Determinare l’importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento.
7. Adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari, da ratificarsi a cura dell’Assemblea.
8. Può attribuire speciali incarichi e costituire gruppi di lavoro o commissioni per meglio realizzare i fini istituzionali.
9. Decide in materia di adesione alle Federazioni Sportive o altri Enti.
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ART. 19 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige il G.S.M. e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
2. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario.
3. Il Presidente firma la corrispondenza ordinaria alternativamente al Segretario ed effettua le operazioni bancarie alternativamente al Tesoriere.
4. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro venti giorni dall’elezione di quest’ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell’Associazione e inserito nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo liberamente consultabile dai Soci presso la sede del G.S.M.
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ART. 20 IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
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ART. 21 IL SEGRETARIO

1.    Il Segretario dà esecuzione alle deliberazione del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, assieme al Tesoriere, cura l’Amministrazione del G.S.M.
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ART. 22 IL TESORIERE

1. Il Tesoriere cura l’amministrazione del G.S.M. e si incarica dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
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ART. 23 ANNO SOCIALE

1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario del G.S.M. inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
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ART. 24 INCOMPATIBILITA’ ED ESCLUSIONE

1. Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre Società affiliate a medesimi Enti o Federazioni alle quali il G.S.M. delibererà di aderire.
2. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
a) Coloro che non siano cittadini italiani o comunitari e maggiorenni;
b) Coloro che abbiano riportate condanne passate in giudicato per delitto doloso;
c) Coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva.
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ART. 25 PATRIMONIO

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti ed Associazioni, dalle elargizioni liberali di Soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dal G.S.M.
2. Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa, e non  possono essere rivalutate.
3. Non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi della gestione, fondi di riserve o capitale dell’associazione durante la vita dell’associazione, salvo che la distribuzione non sia prevista dalla legge.
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ART. 26 SEZIONI

1.    Il G.S.M. potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
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ART. 27 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1.    Tutte le controversie insorgenti tra il G.S.M. ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno sottoposte all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, scelti tra i Soci, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo sempre nominato dalle parti con funzioni di Presidente.
2.    La parte che intende chiedere la costituzione del Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell’evento originante la controversia incontrando il nominativo del proprio arbitro e la proposta di terzo componente.
3.    L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro ad esprimere il proprio assenso o dissenso sulla proposta di terzo componente entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della raccomandata.
4.    Qualora le parti non dovessero concordare sulla nomina del terzo arbitro tale ruolo verrà esercitato di diritto dal Presidente Provinciale della Sezione FIPSAS di Padova.
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Art. 28 SCIOGLIMENTO

1.    Lo scioglimento del G.S.M. è deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, della maggioranza dei Soci  presenti all’assemblea Straordinaria Così pure la richiesta dell’Assemblea Generale Straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno quattro quinti dei Soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
2.    In caso di scioglimento deliberato dall’Assemblea, quest’ultima nominerà uno o più commissari incaricati della liquidazione dei beni del G.S.M.
3.    La destinazione del patrimonio del G.S.M. avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
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Il giorno 21/10/2016 presso la sede sociale del G.S.M., constatata la validità dell’Assemblea Straordinaria, il Presidente QUAGLIO Massimo dichiara che l’Assemblea approva l’adeguamento dell’atto costitutivo alle nuove norme previste dall’art. 5, co.3, D.Lgs del 4/12/97 n° 460.

Monselice, 21/10/2016

Il Presidente